Statuto

STATUTO ASSOCAMBI

ARTICOLO 1

1. È costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile un’Associazione denominata: "AssoCambi – Associazione Cambiavalute Italiani".
2. L’Associazione non ha fini di lucro.
3. L’Associazione ha sede in Firenze e può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, anche altri uffici su tutto il territorio nazionale.
4. L’Associazione può aderire ad altre Associazioni o Enti, nonché assumere partecipazioni e costituire società per il conseguimento dei fini associativi.
5. Possono aderire all’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, altre Associazioni di categoria del settore; dette Associazioni non acquistano la qualità di associato, sono esonerate dal pagamento di contributi associativi e non possono partecipare ne’ votare nell’ Assemblea.

ARTICOLO 2

1. Sono scopi e compiti fondamentali dell’Associazione:
a. rappresentare e tutelare gli interessi comuni degli Associati;
b. promuovere la soluzione dei problemi relativi al settore dei cambiavalute ed a settori affini collaborando con le Autorità di vigilanza, altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri;
c. svolgere attività di informazione e assistenza a favore degli Associati;
d. compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti le attività sub b) anche mediante pubblicazioni e convegni;
e. promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune fra gli Associati o fra essi ed altri enti, in Italia e all’estero;
f. adempiere ai suoi compiti statutari, nell’interesse degli Associati, anche nei confronti dell’Unione Europea e in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;
g. formulare indirizzi di comportamento per lo svolgimento delle attività in piena correttezza e trasparenza;
h. assistere gli Associati nella soluzione di problemi emersi nella pratica operativa,
i. svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell’Associazione.
2. In diretta attuazione degli scopi previsti nel presente articolo e secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, l’Associazione può cedere, anche dietro corrispettivo, determinati servizi nonché le proprie pubblicazioni agli Associati e a terzi.

ARTICOLO 3

• Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
Associati ordinari: persone fisiche, società o enti che possono arrecare un contributo effettivo al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
Associati Fondatori : coloro che hanno costituito l’ associazione e i consiglieri nominati alla nascita dell’ associazione. Hanno diritto di voto in assemblea sia ordinaria che straordinaria e sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi.
La loro decadenza da associati fondatori può avvenire solo con voto favorevole di almeno due terzi degli Associati fondatori da tenersi durante l’ assemblea ordinaria dell’ associazione.
2. Possono aderire all’Associazione in qualità di Associati Ordinari
a). i cambiavalute iscritti all’ OAM – Organismo Agenti e Mediatori;
e) nonché persone fisiche, consulenti o esponenti aziendali di detti enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali
f) le società che svolgono in outsourcing / producono software o svolgono attività strumentali o connesse al settore dei Cambiavalute
g) qualunque altro soggetto, persona fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 4
1. L'ammissione degli associati ordinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo riceverà dalla segreteria tramite PEC copia della richiesta di ammissione del nuovo associato che in possesso dei requisiti ex art.3 ne faccia richiesta
La domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo sarà considerata accettata a meno che il presidente ed almeno 1 consigliere, oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo, invii un diniego motivato entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione via PEC da parte della segreteria.
Il nuovo associato diventerà tale solo al momento del conseguente pagamento della relativa quota associativa composta da un importo fisso di base - dovuto solo all'atto dell'iscrizione - ed una componente variabile annuale in considerazione della categoria di appartenenza e del numero degli sportelli. L’importo della quota associativa è deliberato anno per anno dal Consiglio Direttivo.
2. Il rapporto associativo ha durata annuale e, in assenza della comunicazione di recesso di cui al successivo punto "4", si intenderà tacitamente rinnovato.
3. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
4. Ogni associato può recedere dall'associazione comunicando per pec o con lettera raccomandata, indirizzata all'Associazione, da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza naturale della quota associativa o del tacito rinnovo, la propria volontà di interrompere il vincolo associativo. Il recesso comporta solo la perdita della qualifica di associato e non dà in nessun caso diritto alla restituzione di quanto versato ed avrà efficacia dal primo giorno successivo alla scadenza della quota associativa.
6. Il Consiglio direttivo delibera, salvo ratifica dell'assemblea, l'esclusione dell'associato nei seguenti casi:
a. mancato pagamento della quota sociale da oltre 90 gg. rispetto alla scadenza;
b. mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche o integrazioni;
c. per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno o per altri motivi che comportino indegnità.
7. La delibera di esclusione dell’ Associato moroso, ai sensi del comma che precede, lett. a), lascia comunque impregiudicato il credito verso l'associato inadempiente per il recupero delle somme dovute a norma del presente statuto ed eventualmente non ancora corrisposte.
8.L’ Associato nei cui confronti sia stato deliberato il provvedimento di esclusione può essere riammesso e riacquisire lo status di associato previa rimozione delle cause, ove possibile, di cui alle lettere a), b), c), che precedono e che ne hanno determinato l'esclusione.
Con riferimento alle cause previste dall’art. 6, lett. c), l’eventuale riammissione dell’Associato è disciplinata dal Regolamento interno.
9. Nel caso in cui l'esclusione sia stata deliberata a causa dell'omesso versamento della quota sociale, la riammissione dell’ Associato è subordinata al pagamento delle somme ancora dovute cui si aggiunge l'importo fisso di base dovuto per la prima iscrizione.
10. L’ Associato che sia stato escluso e, successivamente riabilitato a norma del precedente comma 8, qualora risulti nuovamente destinatario di un provvedimento di esclusione non potrà più essere riammesso per nessuna ragione.
11. Gli associati ordinari hanno diritto di voto nell’ assemblea ordinaria e straordinaria solo se in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell’ assemblea. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: beni immobili e mobili; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’ associazione sono costituite da: quote sociali, ricavato dall’ organizzazione di manifestazioni e/o partecipazioni ad esse, rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate che concorra ad incrementare l’ attivo sociale.
1. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina anche l'ammontare.
2. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 6

1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Segretario generale presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente, accompagnati da una relazione del Revisore dei conti.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria, che li approva entro il mese di giugno.
4. Per particolari motivi deliberati dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo può essere deliberato entro il mese di settembre.
5. Il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del Revisore dei conti, devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni associato.

Articolo 7

1. Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Revisore dei conti; e
- Il Comitato Studi Normativi.

Articolo 8

1. L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
2. Hanno diritto di voto in assemblea gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e gli associati fondatori.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria dal presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la metà degli associati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda Convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti.
5. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se è presente almeno la metà degli associati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno la metà degli associati fondatori; in seconda convocazione la validità della deliberazione è subordinata al voto favorevole di almeno un terzo degli associati fondatori e della maggioranza degli associati ordinari presenti fisicamente o in videoconferenza o per delega.
6. Le modificazioni dell’ atto costitutivo e dello Statuto richiedono l'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.
7. E' ammesso il voto mediante delega fino ad un numero massimo di tre deleghe per ciascun associato.
8. Gli associati sono convocati almeno quindici giorni prima della data di riunione dell'Assemblea mediante comunicazione via pec inviata alla mail degli associati e/o alla pec degli associati. L'avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Articolo 9

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva i regolamenti interni;
- ha competenza generale su ogni questione che riguardi l'attività associativa, salvo quanto è espressamente riservato dal presente Statuto alla competenza degli altri organi associativi.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.
3. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario generale e da due o più Consiglieri, fermo restando che almeno 2 dei suoi componenti dovranno essere nominati tra amministratori e/o dirigenti di società di cambiavalute iscritte all’OAM- Organismo Agenti e Mediatori e presenti con agenzia di cambiavalute in almeno tre diversi comuni nel territorio italiano.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Consiglio Direttivo può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, risultando tali anche i consiglieri collegati in videoconferenza.
7. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ovvero del Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti dall'Assemblea nella prima riunione successiva, salvo che il Consiglio Direttivo abbia provveduto a cooptare uno o più consiglieri, e dureranno in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio Direttivo.
9. I componenti del Consiglio Direttivo non possono avere un età pari o superiore ai 75 (settantacinque) anni, al raggiungimento di tale età devono rassegnare le dimissioni alla prima riunione del Consiglio Direttivo, o in mancanza, il Consiglio Direttivo provvederà in autonomia alla sostituzione entro 3 mesi dal compimento dei 75 anni.

Articolo 11

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, sovrintende all'attività dell'associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Esso riferisce all'Assemblea sull'attività dell'Associazione e ne attua le deliberazioni.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato:
- dal Presidente;
- da almeno due componenti, su richiesta motivata;
- da almeno un terzo degli associati, su richiesta motivata e scritta.
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
4. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- istituire tra gli associati commissioni di studio e nominare nell'ambito delle stesse un presidente;
- nominare il Revisore dei conti;
• nominare i componenti del Comitato Studi Normativi, secondo i criteri fissati al successivo articolo 16 del presente Statuto;
• 5. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Articolo 12

1. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
• ha la rappresentanza legale dell’ Associazione
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- può intrattenere rapporti con banche e istituti di credito e procedere agli incassi;
• conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

1. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente per tutte le sue attribuzioni in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

Articolo 14

1. Il Segretario generale è il responsabile dell'attività amministrativa dell'associazione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e ne coordina l'attività.

Articolo 15

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 16

• Il Comitato Studi Normativo è nominato da Consiglio Direttivo.
• Il Comitato Studi Normativo è composto da componenti in numero da cinque a nove. Due di questi sono nominati tra i membri del Consiglio Direttivo e gli altri membri sono nominati tra amministratori e/o responsabili compliance e/o responsabili antiriciclaggio di società di cambiavalute iscritte all’OAM - Organismo Agenti e Mediatori e presenti con agenzia di cambiavalute in almeno tre diversi comuni nel territorio italiano.
• Il Comitato Studi Normativi provvede alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente e di un Vice Presidente.
• I componenti del Comitato Studi Normativi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
• Il Comitato Studi Normativi è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
• Le deliberazioni del Comitato Studi Normativi sono prese a maggioranza semplice dei presenti, risultando tali anche i componenti collegati in videoconferenza e subordinata ad approvazione del Consiglio Direttivo.
• In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ovvero del Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.
• Il Comitato Studi Normativi può essere revocato per giusta causa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
• I componenti del Comitato Studi Normativi che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti dal Consiglio Direttivo e dureranno in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti del Comitato Studi Normativi.
• Il Comitato Studi Normativi è l'organo deputato allo studio ed all’approfondimento di tutta la normativa di volta in volta applicabile all’attività di cambiavalute nel territorio italiano, anche mediante studi comparativi con ordinamenti stranieri, nonché alla elaborazione, redazione ed aggiornamento periodico di Linee Guida Normative da raccomandare a tutte le società che svolgono attività di cambiovalute nel territorio italiano. Esso riferisce al Consiglio Direttivo.
• Il Comitato Studi Normativi può suggerire al Consiglio Direttivo di conferire incarichi professionali per la redazione di pareri pro veritate e per l’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e/o qualsiasi altro evento o iniziativa inerenti lo studio e l’approfondimento di normative applicabili all’attività di cambiavalute.
• Il Comitato Studi Normativi si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta un suo componente o il Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Comitato Studi Normativi potranno partecipare anche i componenti del Consiglio Direttivo.
• Nella sua attività ordinaria Il Comitato Studi Normativi assegna ad uno o più dei suoi componenti l’incarico di svolgere singole attività tra quelle rientranti nelle competenze di tale organo associativo.
• Non è prevista alcuna retribuzione per i componenti del Comitato Studi Normativi.

Articolo 17

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 18

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e tra questi e l'associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 19

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di leggi vigenti in materia.